Statuto

Allegato “A” all’Atto n. 10423

di Raccolta Statuto dell’associazione

Associazione Gioiello Moda Italia”

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1

Allegato “A” all’Atto n. 10423 di Raccolta Statuto dell’associazione “Associazione Gioiello Moda Italia” Titolo I
Costituzione e scopi

E’ costituita un’Associazione di promozione sociale denominata “Associazione Gioiello Moda Italia” disciplinata dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni, dalla L. 383/2000 e dal presente statuto. L’Associazione ha sede in Milano, ed opera principalmente nel territorio nazionale italiano.

Art. 2

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea. Art. 3
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica, ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, che operano nei settori della creazione, produzione, distribuzione e promozione del gioiello moda italiano.

L’Associazione ha per scopo le seguenti attività:
a) tutelare, coordinare e promuovere l’immagine del gioiello moda Italia sia in Italia che all’estero;
b) tutelare i legittimi interessi del settore e, ove occorra, dei soci;
c) rappresentare i soci nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni e con le Organizzazioni Economiche, Politiche, Culturali e Sociali nonché collaborare e stipulare accordi con gli stessi Enti al fine di favorire e stimolare il progresso, l’espansione, la conoscenza, la creatività, gli scambi culturali e tutto ciò che possa essere di utilità per il settore.
Per realizzare tali scopi e finalità l’Associazione può:
** organizzare, promuovere o patrocinare, sia in Italia che all’Estero, manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre e fiere;
** redigere programmi, relazioni e pubblicazioni per la promozione del gioiello moda italiano, con l’ausilio di qualunque strumento tecnologico;
** svolgere, promuovere o dare il proprio patrocinio a conferenze, convegni e corsi di formazione professionale e di perfezionamento per la preparazione dei giovani all’esercizio di varie professioni nel settore e la valorizzazione delle capacità creativo-artigianali, manageriali e manifatturiere del territorio italiano, e prestare opera di assistenza ad operatori del settore;
** acquisire partecipazioni, anche di controllo, in società commerciali o altri enti sia italiani che stranieri, già esistenti ovvero da costituirsi anche per iniziativa dell’Associazione, al fine di esercitare tramite gli stessi le attività sopra esposte

e, quindi, indirettamente perseguire gli scopi associativi; ** svolgere direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate, attività economiche che non abbiano finalità di lucro e siano compatibili con le finalità dell’Associazione ed utili al perseguimento degli scopi e finalità in parola;
** ogni altra attività ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione.
L’Associazione potrà avere la titolarità di un marchio collegato alla propria denominazione.
Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che operano nel settore del gioiello moda in Italia e che trovino in Italia le proprie radici storiche e/o abbiano nel paese il proprio radicamento industriale e creativo, con particolare riferimento all’origine del marchio, alla disponibilità di un archivio storico e alle modalità di svolgimento dell’attività di creazione, progettazione e prototipia dei prodotti, e abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, presentando domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Art. 5
I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Onorari. Sono soci Fondatori i Soci sottoscrittori dell’Atto Costitutivo dell’Associazione nonché i soci che aderiranno all’Associazione entro 30 giorni dalla data dell’Atto Costitutivo.
Ai soci Fondatori spetta il diritto di veto, da esprimersi con il voto di almeno la metà di essi, relativamente alle delibere di modifica del presente statuto.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Onorari esclusivamente le persone fisiche nominate con tale qualifica dall’Assemblea, con la maggioranza semplice dei votanti, per meriti eccezionali su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari non hanno diritto di voto e, pertanto, sono dispensati dal versamento della quota associativa.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci Fondatori e Ordinari in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del

Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento, essendosi consultato con gli appositi Organi eventualmente deputati alla validazione della domanda di adesione. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.
Art. 7
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione. L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Art. 8
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

                         Titolo II                   Organi dell’associazione

Art. 9

Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

I membri degli organi collegiali dell’Associazione, al fine di consentire una ripartizione il più possibile equa e proporzionale delle componenti dell’Associazione, sono eletti con voto di lista mediante il sistema seguente.

Possono presentare una lista di candidature tanti Soci che rappresentano non meno del 15% del totale dei soci in regola con i versamenti associativi.
Ogni candidato, membro dell’Associazione, potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità ed ogni avente diritto al voto potrà votare per una sola lista.

Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati uguale al numero di cariche da eleggere, con i candidati ordinati progressivamente e aventi i requisiti stabiliti dal Regolamento dell’Associazione.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea nominerà il Consiglio Direttivo per acclamazione ovvero a maggioranza dei soci ordinari presenti.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.

Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del/dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, essendo inteso che qualora il Consigliere cessato sia il rappresentante di un socio persona giuridica verrà cooptata altra persona in rappresentanza di tale socio. Gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 9.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nei regolamenti di amministrazione dell’associazione, i seguenti organi:
– Il Collegio dei Revisori;

– Il Tesoriere.

Art. 10

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all’Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.

Nel caso di società, i legali rappresentanti possono farsi sostituire nei modi previsti dal loro ordinamento interno, con preventiva comunicazione al Presidente.
Art. 11

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Essa inoltre provvede a:

– eleggere gli organi sociali;
– delineare il programma delle attività sociali;
– deliberare sulle modifiche del presente statuto;
– approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal

Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Art. 12

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno un terzo dei soci presenti.

Art. 13

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea in sessione straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o debitamente rappresentanti ai sensi del presente Statuto più della metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea in sessione straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
In caso di modifiche statutarie l’Assemblea delibera con le modalità specificate all’articolo 5 del presente statuto.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 14

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero tra 5 (cinque) e 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci (ad eccezione di quelli nominati in sede di costituzione che possono essere non soci).

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Qualora i soci eletti membri del Consiglio siano persone giuridiche, gli stessi dovranno designare, all’atto della loro nomina, la persona fisica scelta tra i loro legali rappresentanti, amministratori o procuratori, che parteciperà al Consiglio Direttivo. L’indicazione dovrà pervenire dal legale rappresentante munito di poteri. La perdita della qualità di rappresentante del socio persona giuridica comporterà la

decadenza automatica da membro del Consiglio e la facoltà per il socio persona giuridica di procedere, nei 30 (trenta) giorni successivi, alla designazione di altro membro.
Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’Assemblea;
– la nomina, al suo interno, fino a due Vice Presidenti;
– la nomina del Segretario Generale
– l’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
– l’esclusione degli associati;
– la redazione annuale del bilancio consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale, che può essere nominato anche tra i non associati, riceve un compenso stabilito e proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che lo approva.
Il Consiglio Direttivo può deliberare di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento degli scopi statutari e l’efficiente svolgimento dell’azione associativa.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera e/o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in video conferenza o teleconferenza purchè il Presidente o chi lo sostituisce sia in grado di individuare i partecipanti e gli stessi possano ricevere o vedere i documenti discussi nel corso della riunione.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero

Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art. 18
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

                         Titolo III                       Patrimonio sociale

Art. 19

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione, ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge 383/2000.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Art. 20

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, potrà prenderne visione.

Art. 21

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

                           Titolo IV     Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art. 22

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente

statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
F.to: Giuseppe FREDELLA

Antonio AMATO
Cosmo PETRONE
Giovanni MICERA
Maria PUORTO
Simone CHIANTINI notaio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO MILANO,